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Pubblicato il 16/08/2017

Polizze vita dormienti


Consigli per i consumatori

Le  polizze  vita  “dormienti”  sono  polizze  che, pur avendo  maturato  un  diritto  al  pagamento  del capitale assicurato,  non  sono  state  pagate  dalle  imprese  di  assicurazione  e giacciono in attesa della prescrizione. Può trattarsi di polizze per il caso di morte dell’assicurato della cui esistenza i beneficiari non erano a conoscenza  o  di polizze  c.d. “di risparmio” (Polizze miste, capitali differiti , rendite differite e capitalizzazioni)  che,  giunte  alla  scadenza, non  sono  state  riscosse  dagli interessati per vari motivi.

I diritti derivanti dalle polizze vita si prescrivono in 10 anni dalla data dell’evento:

- decesso dell’assicurato;

- scadenza del contratto.

Oltre  tale termine  le  imprese  devono  devolvere le somme  al  Fondo  Rapporti  Dormienti istituito presso la CONSAP.

Tipi diversi di polizza sono soggetti a livelli diversi di rischio di “dormienza”.

Le polizze vita maggiormente esposte a questo rischio sono quelle che riconoscono  ai beneficiari una prestazione in caso di morte dell’assicurato nel corso della durata della  polizza  (le  c.d.  assicurazioni temporanee  caso morte  o  TCM); dopo  la  scadenza del contratto nulla è dovuto se l’assicurato è ancora in vita.

Per queste polizze, può accadere che il contraente (che spesso è anche l’assicurato) non  abbia informato  i  beneficiari  dell’esistenza  di una  polizza  a  loro favore e  che quindi, in caso  di suo  decesso, questi non  si attivino  presso l’impresa  di  assicurazione. Se, a  sua  volta, l’impresa  di assicurazione  non  svolge  in autonomia  verifiche periodiche  sull’eventuale decesso dell’assicurato, queste  polizze  sono facilmente destinate a diventare “dormienti”. 

Il  rischio che  una  polizza  temporanea  caso  morte  diventi “dormiente” è particolarmente alto  nel caso  di pagamento  del premio in un’unica soluzione  al momento  della  sottoscrizione  della  polizza  (premio unico),  perché  il  rapporto   assicuratore-contraente/assicurato si esaurisce spesso in tale momento. Ma anche in  caso  di contratti a  premi annui,  in  cui   c’è  un contatto periodico tra assicurato e impresa, può accadere che la sospensione del pagamento dei premi sia interpretata  dall’impresa come una volontà del contraente/assicurato di non proseguire il rapporto assicurativo, mentre in realtà potrebbe essere dovuta al suo decesso. Se non viene verificato dall’impresa il reale motivo della sospensione del pagamento dei premi e, di nuovo, i beneficiari non erano a conoscenza della polizza, il rischio di “dormienza” è alto.  

Analogamente, sono esposte ad un significativo rischio “dormienza” anche le polizze  c.d. a vita intera e le polizze cd. “in differimento automatico di scadenza” (Contratti per i quali, a seguito dell’esercizio della relativa opzione da parte del contraente, la scadenza originaria del contratto viene prorogata automaticamente di anno in anno con interruzione del contratto solo su specifica richiesta da parte del contraente), per le quali  non  è  prevista  una  scadenza  contrattuale e  che  danno  diritto  al pagamento della somma assicurata al verificarsi del decesso dell’assicurato o in caso di riscatto.

Minore è il rischio, ma pur sempre esistente, per le polizze vita  c.d. “di risparmio” (polizze miste, capitali differiti, rendite differite e capitalizzazioni), ciò  “altre polizze  con  scadenza” che  riconoscono  ai beneficiari  una  prestazione  sia  in caso  di vita  dell’assicurato  alla scadenza pattuita sia in caso di sua morte nel corso della durata del contratto. Per queste polizze l’impresa è sempre tenuta a pagare una prestazione  assicurativa rimanendo incerto solo quando deve effettuare la liquidazione (durante  la vigenza della polizza o alla sua scadenza). Per queste forme, infatti, sono previsti dalla normativa sia momenti periodici di informativa al contraente (es: comunicazioni  di rivalutazione  annua  delle  prestazioni, ...) sia una  verifica,  alla  scadenza  contrattuale, della  esistenza  in vita  dell’assicurato, finalizzata  al pagamento  del  capitale caso vita.

Oltre a questi aspetti, che riguardano la verifica dei decessi degli assicurati da parte delle imprese, il fenomeno delle polizze vita dormienti ha un altro risvolto: una volta appurato il decesso di un assicurato, l’impresa deve procedere alla  identificazione e ricerca dei beneficiari.

Questa attività  può  essere ostacolata se al momento della  stipulazione  della  polizza  la designazione  dei beneficiari  da  parte  del contraente  è avvenuta  in  forma  generica (es. eredi testamentari  o  eredi legittimi…)  e  non nominativa, e se l’impresa non ha rilevato tutte le informazioni utili a contattarli.  

 

CONSIGLI PER I CONSUMATORI

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